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Novità Normative. é finalmente possibile fornire una risposta certa, supportata dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024 al Testo Unico 380/2001, art. 6 “Attività edilizia libera”. In base a queste modifiche, l’installazione, riparazione, sostituzione e rinnovamento di tutte le schermature solari, comprese le pergole con tetto in tessuto impermeabile impacchettabile e le pergole bioclimatiche, è ufficialmente classificata come Attività in Edilizia Libera. Anche le vetrate impacchettabili, dette VEPA (Vetrate Panoramiche), rientrano in questa categoria. Cosa Puoi Installare senza permessi– Tende da sole – Pergole e pergole bioclimatiche con telo retrattile anche impermeabile o con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Le pergole devono, inoltre, essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. – Vetrate panoramiche amovibili (VEPA): vetrate utilizzate per chiudere balconi, terrazze, logge o porticati. Devono essere scorrevoli, impacchettabili, a tutta altezza e amovibili. Cosa Significa per i Proprietari di Casa.Questo significa che è possibile installare una pergola e/o una vetrata panoramica nella propria abitazione senza bisogno di comunicazioni al comune (Cil, Cila, Scia) o permessi a costruire, fatti salvi il diritto di terzi e le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.
Testo Integrale delle Norme.Di seguito riportiamo i testi integrali contenuti nel Testo Unico 380/2001, con le modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 69 del 29 maggio 2024, in cui vengono accuratamente spiegate le tipologie di prodotti che rientrano in Edilizia Libera: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizione contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: (…) B bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge o di portici rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.** b -ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.” Raccomandazioni per i Proprietari. Si raccomanda di controllare e rispettare sempre le eventuali indicazioni fornite dal proprio comune per questo genere di installazioni (ad esempio: colori, forme, ecc.) e di tenere in considerazione l’obbligatorietà di verifica e rispetto dei diritti di terzi (confinanti, condomini, ecc.).
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fCon la Legge di Bilancio Dicembre 2025
Vengono prorogate per l'anno 2026 le detrazioni fiscali e l'ecobonus con Detrazione del 50% per l'Abitazione Principale e del 30% per l'abitazione secondaria. Importante precisazione su abitazione principale che non deve essere necessariamente La Prima Casa.. ma anche un appartamente in affitto dove si risiede come unica abitazione. Quindi anche se sei un inquilino, se sei un coinvivente in casa non di proprietà ma per te è l'unica e la principale abitazione puoi usufruire della detrazione fiscale del 50% sulle schermature solari Queste aggevolazioni vengono confermate per redditi inferiori a 75.000,00 € annui Per redditi superiori le detraziioni vengono ridotte progressivamente. per maggiori chiarimenti fate riferimento al vostro commercialista di ficducia. detrazione tende da sole 2026, Detrazione Fiscale Ecobonus 2026, Detrazione 50% tende da sole, Prima Casa Tende da Sole 2026 detrazione, Tende da Sole Peschiera del Garda, |
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